Sez. 1, Sentenza n. 2567 del 02/03/1993 (Rv. 481193 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Motivi dell'impugnazione | Redditi d'impresa - Accertamento in rettifica - Impugnazione - Precorsa cessazione dell'attività imprenditoriale - Deduzione davanti alla Corte d'Appello - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Motivi dell'impugnazione
Con riguardo ad accertamento in rettifica di redditi d'impresa, l'impugnazione del contribuente, nella parte in cui sostenga la precorsa cessazione della attività imprenditoriale alla quale la rettifica medesima si riferisce, non pone una questione di fatto relativa a valutazione estimativa, perché investe i presupposti dell'atto impositivo, richiedendo la definizione di problemi anche di diritto in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi dell'impresa. Tale deduzione, pertanto, rientra tra quelle proponibili davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)