Sez. 1, Sentenza n. 4510 del 21/04/1995 (Rv. 491972 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Atto impositivo - Presupposti di fatto - Esistenza - Prova - Valutazione - Insufficienza - Denuncia alla Corte di Appello quale vizio di motivazione - Ammissibilità..
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
L'ambito delle questioni di fatto relative a mera valutazione estimativa, che, in sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, si sottraggono alla cognizione della Commissione Tributaria Centrale e della Corte d'Appello, è circoscritto alle questioni di fatto attinenti alla determinazione quantitativa del reddito e, quindi, anche alla sua esistenza, quando si discute se un certo cespite abbia o meno prodotto reddito; ne esulano invece le questioni che investono l'esistenza o la qualificazione giuridica del cespite o di un rapporto negoziale, quando si discuta se una certa attività sia stata svolta dal contribuente e se dalla stessa questi abbia tratto un reddito tassabile. Pertanto, qualora venga denunciato alla Corte d'Appello, quale vizio di motivazione della decisione della Commissione tributaria di secondo grado, l'insufficiente valutazione delle prove fornite dall'amministrazione finanziaria per dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto dell'atto impositivo, non è escluso il potere-dovere della stessa corte di decidere la controversia nel merito eventualmente correggendo, integrando o sostituendo la motivazione della stessa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)