Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 23/03/1985 (Rv. 439996 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - DI MERCI - SU VEICOLI A MOTORE - VEICOLI INDUSTRIALI - ECCEDENZA DEL PESO CONSENTITO - SANZIONI APPLICABILI - SCRIMINANTE PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 122 DEL CODICE STRADALE - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - DI MERCI - SU VEICOLI A MOTORE - VEICOLI INDUSTRIALI - ECCEDENZA DEL PESO CONSENTITO - SANZIONI APPLICABILI - SCRIMINANTE PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 122 DEL CODICE STRADALE - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
In tema di trasporto di cose su veicoli industriali, nella disciplina fissata dagli artt. 33 e 121 del codice stradale, come modificati dagli artt. 4 e 5 della legge 5 maggio 1976 n. 313, l'eccedenza di peso, rispetto ai limiti posti dai primi sei commi del citato art. 33, resta sanzionata ai sensi dell'ultimo comma della norma medesima quando non superi il cinque per cento, mentre, ove superi tale percentuale, configura l'autonoma infrazione di cui al terzo comma dell'art. 121, diversamente sanzionata. Solo con riguardo alla prima ipotesi, trova applicazione la scriminante contemplata dal secondo comma del predetto art. 121, circa la tolleranza fino al cinque per cento nel caso di merci per loro natura soggette a subire aumenti di peso durante il trasporto, o quando non sia possibile determinare il peso esatto, tenendo conto che tale ultima situazione è ravvisabile ove risulti in concreto preclusa l'adozione di strumenti di pesatura o di altri mezzi all'uopo idonei, non anche per la mera difficoltà od onerosità di avvalersi degli stessi. (V 1115/73, mass n 363599).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 33, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 33, Cod. Strada art. 121 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 121 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 313 art. 4, Legge 05/05/1976 num. 313 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)