Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 18/04/1973 (Rv. 363599 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - CARICO DEI VEICOLI - ECCEDENZA DEL PESO CONSENTITO - CAUSE DI TOLLERANZA - ESIGUITA DEL SOVRACCARICO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - CARICO DEI VEICOLI - ECCEDENZA DEL PESO CONSENTITO - CAUSE DI TOLLERANZA - ESIGUITA DEL SOVRACCARICO - ESCLUSIONE.*
La tolleranza nell'eccedenza di peso consentita dal secondo comma dell'art 121 del codice stradale per i casi di trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, e operante soltanto se tale eccedenza dipenda dalle cause espressamente previste in quella disposizione (e cioe se dipenda da fattori metereologici o da impossibilita di determinare il peso esatto); ma non puo essere ravvisata nella relativa modestia della differenza di sovraccarico (fino al cinque per cento del peso complessivo), giacche, se cosi fosse, entro il limite fissato la differenza stessa sarebbe sempre ammessa.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 121 CORTE COST., Cod. Strada art. 121 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 33, Cod. Strada art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)