Sez. 1, Sentenza n. 6727 del 14/06/1995 (Rv. 492861 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria - Prova - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'accertamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La prova dei fatti posti a sostegno della pretesa Tributaria non è richiesta come elemento costitutivo dell'avviso di accertamento e la sua mancanza non può incidere sulla validità dell'avviso stesso, in quanto la prova medesima deve essere fornita solo in un momento successivo, in sede processuale, quando a seguito dell'opposizione del contribuente si proceda alla verifica della fondatezza sostanziale della pretesa Tributaria con la conseguenza, in mancanza, del rigetto di detta pretesa, ma non della nullità dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)