Sez. 1, Sentenza n. 8685 del 16/08/1993 (Rv. 483452 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Contenuto | Fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria - Prova - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'accertamento - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Contenuto
La prova dei fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria non è richiesta come elemento costitutivo dell'avviso di accertamento e la sua mancanza non può incidere sulla validità dell'avviso stesso, in quanto deve essere fornita solo in un momento successivo, in sede processuale, quando, a seguito della opposizione del contribuente, si proceda alla verifica della fondatezza sostanziale della (maggiore) pretesa tributaria con la conseguenza, in mancanza, del rigetto della pretesa tributaria ma non della nullità dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)