Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 12/05/1997 (Rv. 504205 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | Ordinamento previgente alla legge n. 142 del 1990 - Competenze deliberative - Legittimazione ad adottare atti amministrativi idonei ad incidere sulla sfera giuridica dell'Ente - Sussistenza - Concorrenza con i poteri del Sindaco - Configurabilità.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
L'ordinamento positivo delle amministrazioni locali previgente alla legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiva, alla giunta municipale, non solo funzioni preparatorie, ma altresì deliberative, con specifica legittimazione ad adottare atti amministrativi idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica esterna dell'Ente. Lo si desume in modo univoco, come è nozione comune, dal disposto degli artt. 139 e 140 T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 (nel testo modificato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839) richiamati in vigore dall'art. 25, comma primo legge 9 giugno 1947, n. 530, nonché degli artt. 25 e 26 della stessa legge n. 530 del 1947. Ne consegue che, nell'ambito di quell'ordinamento, sia il Sindaco che la Giunta municipale erano organi comunali legittimati ad adottare atti amministrativi con effetti esterni alla sfera giuridica dell'Ente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 139, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 25, Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)