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Sez. 5, Ordinanza n. 26743 del 15/10/2024 (Rv. 672762-02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Imposta di registro - Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Riscossione - Termini - Necessità di ulteriore attività di determinazione dell'imposta - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672762-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'attività di determinazione dell'imposta nella sua concreta misura, posta in essere dall'Ufficio, secondo i criteri definiti dal giudice, a seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso avverso l'atto impositivo, non rientra nella fase di riscossione, ma in quella amministrativa di accertamento, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per contro, non si applica ove il giudice abbia provveduto direttamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, ovvero abbia rigettato interamente il ricorso, potendo così il credito erariale essere riscosso nel solo rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)