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Sez. L, Sentenza n. 1264 del 02/04/1977 (Rv. 384957 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - LAVORATORI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - ESTENSIONE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - VERSAMENTO DELL'AUMENTO ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384957-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - LAVORATORI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - ESTENSIONE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - VERSAMENTO DELL'AUMENTO ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO.*

Per effetto della fusione nell'INAM delle casse mutue aziendali e di altri enti di assistenza per le malattie dei lavoratori (art 38, della legge 11 gennaio 1943, n 138) le casse e gli enti anzidetti cessarono, ope legis, di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo, per volonta imperativa della legge, succeduto ad essi l'INAM in tutte le loro situazioni giuridiche, attive e passive, indipendentemente da ogni concreta operazione intesa ad effettuare il materiale passaggio all'istituto delle strutture organizzative degli uffici, dei beni e di ogni altra cosa inerente alle situazioni e ai rapporti giuridici trasmessi; peraltro la gestione di fatto, tollerata dall'INAM, dell'Assicurazione da parte delle cassa mutue non valse e non vale a impedire il prodursi dell'assorbimento in tutti i suoi effetti, ma soltanto a far riguardare gli enti medesimi, o, piu precisamente, gli organi per essi operanti, come organi interni dell'INAM, il quale e l'unico soggetto abilitato a gestire l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie. Ne consegue che, assistiti dall'INAM, sono non soltanto i lavoratori assistiti direttamente dall'istituto, ma anche quelli che ricevono in concreto l'assistenza dalle casse mutue aziendali, quali organi dello stesso istituto, e pertanto l'aumento dello zero e quaranta per cento dei contributi assicurativi previsto dalla legge 4 agosto 1955, n 692, attiene a tutti i contributi dovuti per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, indipendentemente dalla circostanza che i contributi-base siano stati versati all'INAM o alle casse mutue: l'istituto e il solo creditore del predetto aumento, ma e liberatorio il versamento effettuato alle casse, operanti come organi dell'INAM. (Conf 66/76, mass n 378690).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)