Sez. L, Sentenza n. 3125 del 29/05/1979 (Rv. 399477 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - LAVORATORI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - ESTENSIONE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - AUMENTO - VERSAMENTO DELL'AUMENTO ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - LAVORATORI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - ESTENSIONE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - AUMENTO - VERSAMENTO DELL'AUMENTO ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO.*
Per effetto della fusione nell'INAM delle casse mutue aziendali e di altri enti di assistenza per le malattie dei lavoratori (art 38 legge 11 gennaio 1943 n 138), le casse e gli enti anzidetti hanno cessato, ope legis, di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo, per volonta imperativa di legge, succeduto ad essi l'INAM; mentre la gestione di fatto, tollerata dall'INAM, dell'Assicurazione da parte delle casse mutue non vale ad impedire il prodursi dell'assorbimento, ma soltanto a far riguardare gli enti medesimi o, piu precisamente, gli organi per essi operanti, come organi interni dell'INAM, il quale e l'unico soggetto legittimato a gestire l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie. Ne consegue che, assistiti dall'INAM sono non soltanto i lavoratori assistiti direttamente dallo stesso istituto, ma anche quelli che ricevono in concreto l'assistenza dalle casse mutue aziendali, quali organi dello stesso istituto. Pertanto, l'aumento dello zero quaranta per cento dei contributi assicurativi previsto dalla legge 4 agosto 1955 n 692 attiene a tutti i contributi dovuti per la Assicurazione obbligatoria contro le malattie, indipendentemente dalla circostanza che i contributi-base siano stati versati all'INAM o alle casse mutue. L'istituto e il solo creditore del predetto aumento, ma e liberatorio il versamento effettuato alle casse, operanti come organi dell'INAM. (Conf 1264/77, mass n 384957; (Conf 66/76, mass n 378690).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)