Sez. U, Sentenza n. 12102 del 17/05/2013 (Rv. 626178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Ricorso per motivi di giurisdizione avverso decisione della Corte dei Conti - Fattispecie relativa al giudizio sull'attività dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
È inammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione proposto avverso una decisione della Corte dei conti, volto a censurare la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del d. lgs. 19 novembre 2004, n. 286, in tema di riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, nonché ad addebitare al giudice contabile di aver compiuto apprezzamenti discrezionali dell'interesse pubblico perseguito dal medesimo istituto, e, infine, a denunciare l'inosservanza del dovere di motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione del danno erariale, trattandosi di questioni attinenti all'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti, estranee al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero di verifiche comunque spettanti allo stesso giudice contabile circa la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 286 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)