Sez. U, Sentenza n. 831 del 23/01/2012 (Rv. 621103 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie in tema di condanna di sindaco, assessori e dirigenti comunali per approvazione di variante di lottizzazione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile né quelli relativi alla riserva di amministrazione la pronuncia con la quale la Corte dei conti condanni il sindaco, gli assessori ed alcuni dirigenti comunali a causa dell'approvazione di una variante per la realizzazione di una lottizzazione alberghiera eccedente le possibilità del Comune stesso, situato in zona prevalentemente agricola. (Nella specie, si trattava di otto nuove strutture turistico-alberghiere in un Comune con poco più di mille abitanti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)