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Sez. U, Sentenza n. 473 del 27/02/1970 (Rv. 345483 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ACQUIESCENZA SUI PUNTI NON IMPUGNATI - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO SU TALI PUNTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345483-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ACQUIESCENZA SUI PUNTI NON IMPUGNATI - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO SU TALI PUNTI - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 366 cod proc civ, i motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza impugnata debbono essere enunciati nel ricorso, avendo essi lo scopo di fissare, immutabilmente, l'ambito dell'impugnazione agli effetti anche della disposizione dell'art 329, comma secondo, dello stesso codice, concernente i limiti dell'acquiescenza. Conseguentemente la parte che ha ritualmente proposto ricorso per Cassazione, non puo proporre uno o piu ricorsi successivi per dedurre altri motivi di censura, anche se il termine per l'impugnazione non e ancora scaduto. (Conf 692-66, massima n 321384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)