Sez. 1, Sentenza n. 692 del 11/03/1966 (Rv. 321384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - AGGIUNTA DI NUOVI MOTIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO - INAMMISSIBILITA - CONSUMAZIONE DELL'AZIONE DI IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - AGGIUNTA DI NUOVI MOTIVI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO - INAMMISSIBILITA - CONSUMAZIONE DELL'AZIONE DI IMPUGNAZIONE.*
Secondo il disposto dell'art. 366 cod.proc.civ., i motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza impugnata debbono essere enunciati nel ricorso, avendo essi lo scopo di fissare, immutabilmente, lo ambito dell'impugnazione, agli effetti anche della disposizione di cui all'art. 329, 2 comma, dello stesso codice concernente i limiti della acquiescenza. Conseguentemente, la parte, che abbia ritualmente proposto ricorso per Cassazione, non puo proporre uno o piu ricorsi successivi per dedurre altri motivi di annullamento, anche se il termine per l'impugnazione non sia ancora scaduto. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)