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Sez. 3, Sentenza n. 7954 del 21/06/1982 Ud. (dep. 16/09/1982) Rv. 155063 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 28 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITIMATIO AD CAUSAM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155063-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 28 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITIMATIO AD CAUSAM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*

La legge 20 maggio 1970, n. 300, riconosce agli organismi delle associazioni sindacali nazionali il diritto di agire in giudizio quando vengono posti in essere da parte del datore di lavoro comportamenti diretti ad impedire o limitare l'Esercizio delle libertà e delle attività sindacali. Ne consegue che deve essere negata la legitimatio ad causam, ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, quando il comportamento del datore di lavoro abbia comportato esclusivamente l'offesa dell'interesse individuale del singolo lavoratore. (V mass n 126619; (V mass n 148585; (Conf mass n 149606).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)