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Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 17/02/1981 Ud. (dep. 29/04/1981) Rv. 148585 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148585-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*

Una volta ammessa la parte civile dal giudice di primo grado, non puo essere estromessa nei successivi gradi del processo. (nella specie, il pretore di sorrento aveva ammesso quale parte civile, in un procedimento per maltrattamento di animali a carico di un veterinario e di un accalappiacani, la locale Sezione della lega di protezione degli animali, associazione di fatto, in quanto organismo esponenziale di un interesse collettivo e potenziale danneggiato, almeno sul piano morale. La suprema Corte, enunciando il principio che precede, ha escluso la ammissibilita della Costituzione di parte civile del predetto organismo, mancando una norma particolare che gli attribuisca il riconoscimento e non essendo configurabile a suo favore ne un diritto soggettivo, ne un interesse legittimo, ma un generico interesse diffuso, di fatto privo di tutela).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)