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Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 21/06/1971 (Rv. 352488 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE DEL CENTRĂ’ NORD - CONDIZIONI - COSTITUZIONE POSTERIORE ALLA LEGGE N 635 DEL 1957*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352488-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE DEL CENTRĂ’ NORD - CONDIZIONI - COSTITUZIONE POSTERIORE ALLA LEGGE N 635 DEL 1957*

Le imprese artigiane e le piccole industrie sorte in localita economicamente depresse del centrĂ² Nord possono fruire dell'esenzione decennale da ogni imposta sui redditi, a norma dell'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, solo se siano sorte successivamente all'entrata in vigore della legge. (nella specie e stato escluso che potesse fruire del beneficio della esenzione decennale dall'imposta di RM un'impresa costituita prima dell'entrata in vigore della legge, nonostante che l'attivita avesse avuto inizio successivamente).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)