Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 01/10/1975 (Rv. 377188 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - NOVITA - NECESSITA - TRASFORMAZIONE OD AMPLIAMENTO DELL'AZIENDA - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - NOVITA - NECESSITA - TRASFORMAZIONE OD AMPLIAMENTO DELL'AZIENDA - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
L'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635 (modificata dalla legge 13 giugno 1961, n 526), che concede l'esenzione da ogni tributo diretto sul reddito a favore di 'nuove imprese artigiané e 'nuove piccole industriè (aventi le caratteristiche dalla legge precisate) che vengano a costituirsi in determinati piccoli comuni delle localita economicamente depresse del centro-Nord, va interpretato nel senso che, per fruire del beneficio, dette imprese o industrie debbono essere realmente 'nuovè, senza possibilita di estendere la agevolazione concessa, per l'imposta di ricchezza mobile, a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno, in base alla legge 29 luglio 1957, n 634) ai casi di trasformazione, ampliamento o miglioramento dell'azienda. (V 1920/71, mass n 352488; 1712/71, mass n 352177).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 1, Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)