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Sez. 6, Sentenza n. 9609 del 27/06/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179292 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179292-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le intercettazioni telefoniche sono Atti di polizia giudiziaria, conseguenza di elementi indizianti assunti in via autonoma dalla stessa polizia in una fase precedente all'inizio di specifici Atti istruttori, per cui non è necessario che tali intercettazioni siano precedute da comunicazione giudiziaria. (Conf mass n 169599; (Conf mass n 159869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)