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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 24/03/1983 Ud. (dep. 09/07/1983) Rv. 159869 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NECESSITÀ DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159869-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NECESSITÀ DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*

Sussiste inconciliabilità tra l'istituto della intercettazione telefonica e quello dell'avvertimento all'intercettando mediante comunicazione giudiziaria. Infatti, il controllo telefonico è uno strumento eccezionale di indagini, consentito in ipotesi rigorosamente circoscritte a salvaguardia di interessi prevalenti di tutela della collettività, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicati se l'utente venisse preavvertito del controllo del suo apparecchio, tanto più che è il semplice sospetto a giustificarne la esecuzione, quando si è ancora nel campo della "notitia criminis".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 sexies, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)