Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 27/01/2011 Ud. (dep. 25/02/2011) Rv. 249609 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Intervenuto concordato fallimentare - Estinzione dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il concordato fallimentare non è causa di estinzione del reato di bancarotta semplice né di quello di bancarotta fraudolenta, la perseguibilità degli stessi presupponendo unicamente la definitività della pronuncia dichiarativa del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)