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Sez. 1, Sentenza n. 9777 del 12/05/2016 (Rv. 639665 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Revoca per errore di fatto - Onere probatorio del confitente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639665-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ

Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero. (In applicazione dell'anzidetto prinicpio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui, a fronte di una dichiarazione confessoria riguardante l'allegazione agli atti di affidamento dei lavori della documentazione relativa ad un subappalto, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'errore inficiante quella ammissione, indicandone ragioni e circostanze, e non già la mera reticenza della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)