Sez. 2, Sentenza n. 26985 del 02/12/2013 (Rv. 629310 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Revoca della confessione ex art. 2732 cod. civ. - Onere probatorio a carico del confitente - Contenuto - Prove relative alla sola inveridicità - Irrilevanza - Dimostrazione dell'errore di fatto o della violenza - Necessità.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ
A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)