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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 509 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-26, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:509
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3801

  • Reati militari
  • Reati corrispondenti a quelli di competenza pretorile
  • Sanzioni sostitutive
  • Inapplicabilità nel caso in cui il fatto sia commesso da militare maggiorenne
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile perché sostanziantesi nella richiesta di un non consentito intervento additivo implicante scelte discrezionali, va dichiarata manifestamente inammissibile se non siano dedotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. (Manifesta inammissibilità della questione - dichiarata inammissibile con precedente sent. n. 279/1987 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e relativa agli artt. 53, 54, 77 e 79 della L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per i reati militari che alla stregua degli artt.31 e 32 cod. proc. pen. rientrerebbero nella competenza pretorile, non consentono l'applicazione delle sanzioni sostitutive ove il fatto sia commesso da militare maggiorenne).

Norme impugnate

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 79 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre, il 10 dicembre e il 13 novembre 1986 dal Tribunale militare di Padova, il 29 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione, il 18 marzo, il 12 marzo, il 6 febbraio 1987 (n. due ordinanze) dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 142, 143, 144, 355, 367, 368, 369 e 381 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 34, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico emesse il 24 settembre 1986 (r.o. 142 del 1987), il 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), il 10 dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), il 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e r.o. 381 del 1987), il 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987), il 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987), ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 142 del 1987, r.o. 143 del 1987, r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987), ora gli artt. 53, 54 e 77 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 144 del 1987, 367 del 1987, 368 del 1987), nella parte in cui prevedono che, per i reati militari, i quali "alla stregua delle regole enunciate negli artt. 31 e 32 C.p.p., rientrerebbero nella competenza del Pretore", le sanzioni sostitutive "sono irrogabili per i reati militari commessi da estranei alle Forze armate o da militari minorenni, ma non anche dai militari maggiorenni"; che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, " nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni sostitutive con riferimento ai reati militari"; e che in quattro dei giudizi instaurati dal Tribunale militare di Padova (r.o. 367 del 1987, r.o. 368 del 1987, r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n. 279 del 1987;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano sostanzialmente un'identica questione e vanno, quindi, riuniti; e che effettivamente la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanze del 24 settembre 1986 (r.o. 142 del 1987), del 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), del 10 dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), del 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e r.o. 381 del 1987), del 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987) e del 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987) e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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