Sez. L, Sentenza n. 313 del 13/01/2000 (Rv. 532819 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Base di calcolo - Aumenti retributivi con decorrenza successiva alla cessazione del rapporto - Inclusione ex art. 46 d.P.R. n. 333 del 1990 - Diritto alla riliquidazione dell'indennità - Decorrenza del termine prescrizionale.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Con riferimento all'art. 46 d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 (di recepimento della disciplina di cui all'accordo del 23 dicembre 1989 per il personale delle regioni, comuni, province ecc.), che prevede che nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio entrino a far parte anche le quote degli aumenti retributivi, previsti dall'atto normativo stesso, aventi decorrenza da data posteriore a quella di cessazione dei singoli rapporti, il termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto al ricalcolo dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'Inadel inizia a decorrere da quando il diritto poteva essere esercitato e quindi (non già dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del d.P.R. n. 333/90 cit. nella Gazzetta ufficiale, bensì) dal giorno successivo a tale pubblicazione atteso che l'art. 52 del medesimo d.P.R. ha escluso la "vacatio legis".
Riferimenti normativi: DPR 03/08/1990 num. 333 art. 46, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)