Sez. L, Sentenza n. 6655 del 19/07/1997 (Rv. 506170 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Base di calcolo - Aumenti retributivi con decorrenza successiva alla cessazione del rapporto - Inclusione ex art. 46 d.P.R. n. 333 del 1990 - Legittimità - Esclusione - Carenza di potestà regolamentare - Violazione dell'art. 46 legge n. 152 del 1968 - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In materia di pubblico impiego, a norma sia dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 440, sulla disciplina dell'attività di Governo, sia dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93, costituente "legge quadro sul pubblico impiego", gli accordi sindacali e la potestà regolamentare sulla loro base esercitata hanno ad oggetto l'organizzazione del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro, mentre non possono intervenire sulla disciplina del trattamento di quiescenza e comunque sulla materia previdenziale. Conseguentemente è illegittimo, e va disapplicato a norma dell'art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. E, l'art. 46 del d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 (di recepimento della disciplina di cui all'accordo del 23 dicembre 1989 per il personale delle regioni, comuni, province, ecc.) nella parte in cui prevede che nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio entrino a far parte anche le quote degli aumenti retributivi, previsti dall'atto normativo stesso, aventi decorrenza da data posteriore a quella di cessazione dei singoli rapporti, così violando anche l'art. 4 della legge n. 152 del 1968 che fa riferimento a tal fine alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.
Riferimenti normativi: DPR 03/08/1990 num. 333 art. 46, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 3 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)