Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016 (Rv. 640487 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Interruzione del giudizio di merito per morte di una parte - Diritto alle spese giudiziali per l'attività svolta dal "de cuius" - Configurabilità - Condizioni - Costituzione in giudizio dell'erede.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)