Sez. 2, Sentenza n. 3396 del 19/04/1997 (Rv. 503807 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Interruzione del giudizio di merito per morte di una parte - Costituzione in giudizio dell'erede - Soccombenza della controparte - Diritto alle spese giudiziali per l'attività svolta dal "de cuius" e dall'erede - Sussistenza - Fattispecie caratterizzata dalla liquidazione delle spese compiuta direttamente dalla Cassazione ex art. 384 cod. proc. civ. nuovo testo.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede che si sia conseguentemente costituito in giudizio (sia pure dopo essersi reso contumace in un primo momento, a seguito della riassunzione del giudizio operata nei suoi confronti), può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, a rimborsare le spese del giudizio, relativamente sia all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione del processo, sia all'attività processuale conseguente alla sua costituzione in giudizio. (Nella specie, la S.C., annullata la sentenza impugnata che aveva illegittimamente escluso la pronuncia sulle spese a favore dell'erede, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990, liquidando le spese in questione, come da nota spese in atti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)