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Sez. 2, Sentenza n. 12215 del 21/03/1978 Ud. (dep. 12/10/1978) Rv. 140125 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SU ALTRE DELLE COSE INDICATE NEL N 7 DELL'ART 625 - DANNEGGIAMENTO DI COSE IMMOBILI - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140125-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SU ALTRE DELLE COSE INDICATE NEL N 7 DELL'ART 625 - DANNEGGIAMENTO DI COSE IMMOBILI - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE.*

L'aggravante del delitto di danneggiamento, di cui all'art 635, secondo comma, n 3 cod pen, nell'ipotesi formulata mediante richiamo all'art 625 n 7 cod pen, contempla sia le cose mobili sia le cose immobili. (in applicazione di tale principio si e ritenuto che il danneggiamento della spiaggia del mare, che fa parte del Demanio marittimo, ed e un bene immobile destinato a pubblica utilita, integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art 635, capoverso, n 3 cod pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)