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Sez. 2, Sentenza n. 7201 del 16/01/1984 Ud. (dep. 03/09/1984) Rv. 165491 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 635, COMMA SECONDO N. 3, COD. PEN. - APPLICAZIONE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165491-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 635, COMMA SECONDO N. 3, COD. PEN. - APPLICAZIONE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI - POSSIBILITÀ.*

Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635, comma secondo n. 3, cod. pen., con riferimento all'art. 625 n. 7, cod. pen. - invero tale riferimento vuole solo significare che si tratta di una aggravante comune ai reati di danneggiamento e di furto, ma non implica affatto la limitazione dell'applicazione dell'aggravante per il danneggiamento alle sole cose mobili, limitazione che vige solo per il furto, dato che soltanto le cose mobili possono formare oggetto di quest'ultimo illecito. (Conf mass n 149250; (Conf mass n 140292; (Conf mass n 140125).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)