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Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Prestazioni servizi - Obbligo di fatturazione - Insorgenza - Individuazione - Esecuzione della prestazione - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661233-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

In tema di IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)