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Sez. U, Sentenza n. 8059 del 21/04/2016 (Rv. 639482 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso successivamente - Applicabilità dell'IVA.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639482-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 62, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)