Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 19/04/1969 (Rv. 339896 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
Le controversie in tema di compensi dovuti ad avvocati e procuratori, qualora investano, attraverso le eccezioni sollevate dall'opponente, l'esistenza stessa del rapporto difensore-cliente, posto dal professionista a fondamento della sua pretesa, esulano dall'ambito di applicazione del procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n.794. Pertanto, qualora la decisione relativa sia stata adottata dal tribunale in Forma di ordinanza, tale provvedimento ha natura di sentenza e puo essere impugnato soltanto con l'appello. (V.4011-68 massima n.337604 3157-68 massima n.336068 ed altre.)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)