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Sez. 2, Sentenza n. 693 del 12/03/1973 (Rv. 362865 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - PROCEDIMENTO SOMMARIO EX LEGGE N 794 DEL 1942 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362865-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - PROCEDIMENTO SOMMARIO EX LEGGE N 794 DEL 1942 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le controversie in tema di compensi dovuti ad avvocati e procuratori qualora investano, attraverso le eccezioni sollevate dall'opponente, la esistenza stessa del rapporto di clientela, posto dal professionista a fondamento della sua pretesa, esulano dall'ambito di applicazione del procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n 794. (Conf 1260/69, mass n 339896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)