Sez. 5, Sentenza n. 11890 del 22/10/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209645 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto - Necessità - Impossibilità giuridica del raggiungimento dello scopo -Irrilevanza - Violenza o minaccia esercitata per costringere qualcuno a ritirare la querela per un reato perseguibile d'ufficio - Reato impossibile - Esclusione.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua "impossibilità" in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)