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Sez. 6, Sentenza n. 8171 del 11/03/1996 Ud. (dep. 03/09/1996) Rv. 205559 - 01

Reato - Reato impossibile | Evento materiale o giuridico - Rilevanza - Inesistenza dell'oggetto - Accidentale o temporanea - Esclusione - Accertamento con giudizio "ex ante" - Dovere del giudice.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205559-01

Reato - Reato impossibile

In tema di reato impossibile per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità ha rilevanza con riferimento sia ai reati materiali e cioè di danno o di pericolo, che ai reati di mera condotta, nei quali l'evento è giuridico. Tuttavia, l'inesistenza dell'oggetto del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato stesso soltanto quando esso sia inesistente "in rerum natura" oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza "in rerum natura" dell'oggetto del reato, deve essere accertata con giudizio "ex ante" - cosiddetta prognosi postuma - nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appariva improbabile al momento dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)