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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11076 del 28/05/2015 (Rv. 635525 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Subentro nell'appalto - Licenziamento non seguito da assunzione dalla società subentrante - Domande dirette alla costituzione del rapporto e all'annullamento del licenziamento - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635525-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Il socio lavoratore di una società cooperativa nell'ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell'impegno della società subentrante nell'appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro e, in via subordinata, per l'annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l'instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)