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Sez. L, Sentenza n. 13456 del 09/10/2000 (Rv. 540908 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Grado di chiarezza della clausola contrattuale - Valutazioni al riguardo - Attribuzione del giudice di merito - Sussistenza - Criterio interpretativo del comportamento successivo delle parti - Contestazione in cassazione della legittimità del suo impiego - Esame diretto della clausola - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540908-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici; deve escludersi quindi che nel giudizio di cassazione possa procedersi a una diretta valutazione della clausola contrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da parte del giudice di merito al canone ermeneutico del comportamento successivo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)