Sez. 2, Sentenza n. 4671 del 12/04/2000 (Rv. 535614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comune intenzione delle parti - Individuazione - Regole ermeneutiche - Ordinazione gerarchica - Funzione sussidiaria delle norme cosiddette interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod.civ. - Sufficienza del senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti - Ricorso ai criteri sussidiari - Comportamento delle parti successivo alla stipulazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 - 1371 cod.civ. secondo un principio gerarchico: conseguenza immediata è che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 - 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod.civ. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod.civ., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 cod.civ. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)