Sez. L - , Ordinanza n. 7821 del 17/03/2023 (Rv. 667128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014 - Iscritti nelle liste di mobilità - Riferimento alla “assunzione” fino al 31 dicembre 2012 - Interpretazione - Data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014, nella parte in cui condiziona la spettanza degli sgravi contributivi alla "assunzione" entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, va interpretato nel senso che entro tale data va stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, restando irrilevante sia la concreta attivazione del contratto stesso che la sussistenza di un precedente rapporto a tempo determinato, atteso che la finalità della norma è l'eliminazione del precariato.
Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 114 CORTE COST., Decreto Legge 20/01/1998 num. 4 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1998 num. 52 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)