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Sez. L - , Ordinanza n. 1763 del 27/01/2021 (Rv. 660285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Decontribuzione di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Spettanza - Condizioni - Trasferimento di azienda - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 prevede il beneficio della decontribuzione in favore del datore di lavoro che, "senza esservi tenuto", assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, al fine di incentivare le assunzioni dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e presuppone la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell'azienda, in assenza di un obbligo all'assunzione, sicché l'agevolazione non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)