Sez. 2 - , Ordinanza n. 11953 del 07/05/2019 (Rv. 653808 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Omessa comunicazione dei corrispettivi per incarichi non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza - Sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 - "Ius superveniens" - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Corte cost. n. 98 del 2015) produce effetti anche sui giudizi in corso, in ragione dell'efficacia retroattiva - salva l'avvenuta formazione del giudicato - delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, inibendo pertanto l'applicazione della sanzione ivi prevista a carico degli enti conferenti incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il caso di omessa comunicazione dei compensi corrisposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 15 CORTE COST., Costituzione art. 136, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)