diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10761 del 10/05/2006 (Rv. 591042 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Rapporti non ancora esauriti - Applicabilità - Fattispecie in tema di notificazione a mezzo posta dell'avviso di trattazione nel processo tributario.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591042-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi - in omaggio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1957, n. 87. (Applicazione in tema di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, con sentenza n. 346 del 1998, dei commi secondo e terzo dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, rilevanti nella specie ai fini della regolarità della comunicazione alle parti dell'udienza di trattazione di un processo tributario in grado di appello, prescritta dagli artt. 31 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)