Sez. 5, Sentenza n. 11362 del 22/07/2003 (Rv. 565328 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Medici di medicina generale - Indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM - Sottoposizione a tassazione IRPEF - Criteri ex art. 16, comma primo, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
L'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale rientra tra quelle di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 16 del d.P.R. n.917 del 1986 (e, precedentemente, tra le indennità di cui all'art. 12 lett. g) del d.P.R. N.597/1973), con conseguente sottoposizione a tassazione separata IRPEF secondo i criteri fissati nell'art. 18 del medesimo d.P.R. (in precedenza, nell'art. 13 del d.P.R. 597/1973), senza che sia all'uopo invocabile la regola del computo concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, prevista dall'art. 17 dello stesso testo unico (e dall'art.14 del precedente decreto) per le indennità di fine rapporto afferenti ai rapporti di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)