Sez. 5, Sentenza n. 6065 del 26/04/2002 (Rv. 554011 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali del Ssn - Indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM - Tassazione separata - Regime - Criteri dettati dall'art. 17 del t.u.i.r..
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
L'indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.M. 15 ottobre 1976 è riconducibile alla seconda ipotesi configurata dall'art. 16, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che colloca "tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti" compresi nella prima ipotesi, con previsione residuale, anche "le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni". Ciò sia perché si tratta di indennità, pur sempre connessa alla cessazione di rapporto di lavoro, priva di specifica disciplina, sia perché, costituendo reddito a formazione pluriennale, postula un regime fiscale simile a quello riservato a tali categorie di reddito. Ne consegue che essa trova regolamentazione nell'art. 17, e non già nell'art. 16, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 15/10/1976 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)