Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22062 del 11/09/2018 (Rv. 650615 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Natanti - Proponibilità dell’azione diretta per danno alle cose - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)