Sez. 3, Sentenza n. 8816 del 18/06/2002 (Rv. 555140 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Natanti - Proponibilità dell'azione diretta per danno alle cose - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l'azione diretta contro l'assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 2, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)