Sez. 1, Ordinanza n. 2614 del 30/03/1999 Cc. (dep. 17/04/1999) Rv. 213379 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO | Avviso al destinatario della avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata - Applicabilità al difensore - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO
A norma dell'art.157, comma 3, cod.proc.pen., espressamente richiamato dall'art.167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt.153 e segg.del codice di rito - e quindi anche ai difensori - avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 167, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 167, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)