Sez. U, Sentenza n. 36634 del 27/09/2005 Ud. (dep. 11/10/2005) Rv. 231809 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - AL DIFENSORE | Consegna della copia notificata - Portiere o sostituto - Avviso al destinatario della avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata - Applicabilità - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - AL DIFENSORE
In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, cod.proc.pen. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)