Sez. U, Sentenza n. 3737 del 22/10/1976 (Rv. 382437 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - NATURA.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - NATURA.*
Gli enti pubblici economici sono contraddistinti dalla particolare natura della loro attivita, che deve svolgersi nel campo economico ed avere ad oggetto l'Esercizio di un impresa, deve essere informata a regole di economicita (cioe diretta alla copertura dei costi) se non di pura redditivita e deve essere strumentale al perseguimento del fine di pubblico interesse. Nel caso di attivita mista, l'indagine, rivolta alla individuazione della natura dell'ente, deve affidarsi al dato concreto della prevalenza, cioe ad un criterio elastico, non esclusivamente qualitativo o quantitativo, e percio idoneo ad integrare gli elementi desunti dal provvedimento istitutivo e dalle norme statutarie, con le vicende successive che hanno determinato variazioni nei compiti e nelle strutture organizzative dell'ente. Sulla base di tali principi deve ritenersi che attualmente, l'ente autonomo del flumendosa ha natura di ente pubblico economico, poiche, essendosi esaurita la prima fase della sua attivita, caratterizzata dalla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del suddetto fiume e contraddistinta dalla ricorrenza in senso diretto ed immediato di pubbliche utilita e non essendosi lo stesso ente avvalso della facolta, prevista per la seconda fase diretta alla manutenzione ed all'Esercizio delle opere costruite, di trasformarsi in un consorzio di secondo grado, diretto alla coordinazione dell'attivita degli interessati alla suddetta manutenzione ed Esercizio, l'ente suddetto svolge soltanto una attivita puramente economica preordinata a risultati patrimoniali di conservazione, produzione e scambio di beni e di servizi strumentalmente collegati al fine pubblico dell'ente medesimo. (V 158/74, mass n 367733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 17/05/1946 num. 498, Legge 01/07/1952 num. 862, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)